The equity release specialists
FONDATA NEL 1925
LA SOCIETA’ REGIONALE DI CHIRURGIA PIU’ ANTICA D’ITALIAERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R 13 Sett. 1947
Statuto
Art. I
È costituita in Napoli da n.4 Soci
Promotori-Fondatori la Società Napoletana di Chirurgia. Essa ha sede e
rappresentanza legale in Napoli.
Art. II
La Società sorge con lo scopo di riunire in
fraterna collaborazione gli studiosi di chirurgia e di branche affini della
Campania, di facilitare lo scambio e la diffusione delle idee e di promuovere
una nobile gara per la sempre maggiore elevazione del prestigio della chirurgia
italiana e del decoro della Scienza.
Art. III
Essa è costituita da Soci Ordinari,
Corrispondenti ed Onorari. I Soci Ordinari possono essere in numero illimitato.
Il numero dei Soci Corrispondenti non potrà superare la metà, e quello dei Soci
Onorari il quarto del numero complessivo dei Soci Ordinari.
Art. IV
“La Società è retta da un Consiglio Direttivo
costituito da sedici Soci Ordinari (Presidente, 4 Vice-Presidenti e 11
Consiglieri), più il Segretario ed il Tesoriere, designati dall’Assemblea
mediante votazione a schede segrete: non sono ammesse deleghe al voto. 10 tra i
16 Consiglieri sono eletti tra i Soci cultori della Chirurgia Generale e 6 fra i
Soci cultori delle Specialità Chirurgiche. Il Segretario ed il Tesoriere vengono
eletti con votazione contestuale, ma distinta da quella del Consiglio,
direttamente dall’Assemblea, fra i Soci iscritti, con votazione segreta. Il
Consiglio Direttivo è rieleggibile per il 50% e per una sola volta nel biennio
successivo, nelle proporzioni stabilite nello statuto; il Segretario e il
Tesoriere possono essere rieletti”.
Art. V
Si istituisce la figura del Past-President per
assicurare, insieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo in carica, adeguata
continuità alla vita della Società. Il Consiglio Direttivo eletto sceglie nel
suo seno per il biennio in corso il Presidente e i 4 Vice-Presidenti (2 per la
Chirurgia Generale e 2 per le chirurgie Specialistiche).
Art. VI
L’Ufficio di Presidenza dura in carica un
biennio.
Art. VII
Il Past-President partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo. Il Segretario ed il
Tesoriere hanno diritto di voto. In caso di votazione numericamente paritaria ha
valore determinante il voto del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo
eletto ha la facoltà di nominare un Comitato di Segreteria composto da 6 Soci.
Art. VIII
A sopperire alle inevitabili spese della
Società viene provveduto mediante quote annuali. Sono possibili contributi e/o
donazioni da parte di Enti pubblici o privati finalizzate al potenziamento delle
attività sociali o a manifestazioni di incoraggiamento scientifico.
Art. IX
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre.
Art. X
Allo scadere dell’anno sarà tenuta un assemblea
per procedere all’approvazione del bilancio consuntivo, ed alla fine di ogni
biennio, all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. XI
Il presente Statuto potrà essere modificato
mediante approvazione in prima convocazione dalla maggioranza dei Soci, ed in
seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti in Assemblea.

