Approvato dall’Assemblea dei
Soci Roma Settembre 2012
AMBITO
DI APPLICAZIONE
Art. 1
Ordinamento ed amministrazione
1.
Il presente Regolamento e' volto a disciplinare compiutamente, nel
rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione, il
funzionamento e l' attivita' della Societa' Italiana di
Chirurgia.
2.
Esso sostituisce il Regolamento emanato in precedenza avente lo
stesso oggetto.
3.
La gestione dei fondi provenienti da donazioni
e legati, destinati alla assegnazione di premi e di borse di studi,
nonche' le procedure relative a tale assegnazione, formano oggetto
di un distinto Regolamento.
SOCI
Art. 2
Requisiti
1.
In applicazione dell'art. 6 dello Statuto,possono diventare soci
della Societa' Italiana di Chirurgia coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
Laurea in medicina e chirurgia;
b)
Iscrizione all'albo professionale;
c)
Specializzazione in una disciplina chirurgica oppure sei anni
di attivita', svolta in un reparto chirurgico.
2.
Per comprovare i requisiti di cui alla lettera a) b) c) e'
sufficiente una dichiarazione del candidato sotto la propria
responsabilita'. Per il requisito di cui alla lettera c) occorre
una certificazione da parte del direttore sanitario o del
primario o del direttore di cattedra.
3.
E' istituita la qualifica di socio junior per
gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell' area chirurgica
per tutto il relativo periodo, con tutti i diritti dei soci ordinari
salvo quelli elettivi attivi e passivi.
Art. 3
Ammissione
1.
La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere corredata
dalla certificazione richiesta e da un curriculum studiorum.
La domanda e la documentazione allegata vanno controfirmati da
due soci presentatori, con una anzianita' di appartenenza alla
Societa' Italiana di Chirurgia di almeno cinque anni.
2.
Ogni socio non puo' presentare, neIl' anno, piu' di tre aspiranti
soci.
3.
All'atto della presentazione della domanda, l'aspirante socio
ordinario deve versare sul conto corrente della Societa', la
somma di Euro 15,00 come rimborso spese di segreteria per
l'istruzione della relativa pratica.
4.
Il C.D. potra' variare tale importo in base all'andamento del costo
del servizio.
5.
Il C.D. valuta la domanda di ammissione e l'allegata documentazione
mensilmente.
6.
Le suddette norme valgono anche per
l'ammissione dei soci junior. Il loro passaggio a socio
ordinario una volta conseguito il titolo di specialista, puo'
avvenire automaticamente nell'anno solare successivo con semplice
domanda e pagamento della quota annuale.
Art. 4
Quota sociale
1.
A norma dell'art. 5 dello Statuto, il socio ordinario e' tenuto al
pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene
determinata in Euro 130,00. La quota annuale dovuta dai soci
juniores e' di Euro 30,00.
2.
Il C.D., per esigenze di bilancio, puo' proporre all'Assemblea la
modifica della quota sociale. La delibera va assunta con la maggioranza di cui all'art. 10, punto
2 del presente Regolamento ed ha effetto a decorrere dall'anno
finanziario successivo.
3.
Ogni eventuale contributo straordinario da
parte dei soci va deliberato dall'Assemblea.
Art. 5
Diritti
1.
Il socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto:
-
di prendere parte alle adunanze dell'Assemblea dei Soci ed
esprimere il suo voto fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2,punto 3;
-
di partecipare gratuitamente ai lavori congressuali, ai corsi
di aggiornamento e ad ogni altra attivita' congressuale
della Societa';
-
di ricevere le pubblicazioni della
Societa';
-
di usufruire dei servizi offerti dalla sede sociale.
2.
Il socio che ha maturato quarant'anni di
regolare appartenenza alla Societa', ha il diritto, salvo rinunzia,
di conservare lo status di socio ordinario, con esonero dal
versamento della quota sociale annuale.
Art. 6
Morosita'
1.
Il socio nei primi due anni di morosita', non puo' esercitare il
diritto di voto in Assemblea, non puo' partecipare gratuitamente
ai lavori congressuali, non riceve le pubblicazioni della
Societa'. Allo scadere dei due anni di morosita', viene
dichiarato, decaduto con delibera del C.D.
2.
Entro quattro anni dall'ultimo pagamento
effettuato, il socio puo' essere riammesso, previo pagamento di
tutte le quote sociali insolute. SuIla domanda di riammissione decide il C.D.
Art. 7
Revoca
1.
A norma dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea puo' revocare lo
status di socio a qualunque categoria appartenga, su proposta
del C.D.
2.
SuIla proposta il C.D. delibera con la
maggioranza prescritta dall'art.10, punto 2 del presente
Regolamento.
Art. 8
Soci onorari
1.
In base a quanto dispone l'art. 8 dello Statuto, i soci onorari
sono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.
2.
Il conferimento formale del titolo, ha luogo durante la cerimonia
inaugurale del congresso successivo all'atto di nomina.
3.
Il C.D. puo' invitare il socio onorario di nuova nomina a
partecipare ai lavori del Congresso ed a tenere una conferenza
su un argomento a sua scelta.
4.
I Presidenti della Societa', al termine del
loro mandato istituzionale nel C.D. assumono di diritto la qualifica
di Socio Presidente Emerito e vengono iscritti in apposito albo
separato da quello dei Soci Onorari di cui all'art. 8 dello Statuto.
Conservano tutti i diritti di Soci Ordinari e sono esentati dal
pagamento delle quote sociali.
ORGANI
Art. 9
Assemblea Generale
1. L’Assemblea generale
è costituita esclusivamente dai soci in regola con il versamento
delle quote sociali.
2. Il Presidente
dispone la convocazione dell’Assemblea a norma dell’art. 16 dello
statuto.
3. La prima e la seconda
convocazione dell’Assemblea vanno effettuate mediante unico avviso,
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo delle due
adunanze e l’elenco degli argomenti da trattare, pubblicato sul
bollettino della Società da distribuire ai soci almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
4. Il socio può
farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega
scritta.
Non è ammessa
più di una delega.
5. L’Assemblea
elegge il Presidente, il Segretario Generale e il Segretario
Tesoriere, secondo le modalità previste rispettivamente negli artt.
11,13 e 14 del presente Regolamento. le elezioni di tali
organi da parte della assemblea devono poter garantire che essi
siano affidati, nel rispetto della alternanza di ciascuna carica, a
membri provenienti dalle componenti ospedaliera e universitaria
della assemblea dei soci.
6. Elegge, altresì, ogni
due anni, a scrutinio segreto, tra i soci, otto consiglieri eletti
in uguale numero tra i candidati provenienti dalla componente
ospedaliera e universitaria della assemblea dei soci,e
attenendosi ai seguenti criteri:
a) qualora
il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente eletto
presente nel C.D. uscente) ha la residenza a Roma, sono eletti
consiglieri gli otto soci che hanno riportato il maggior numero di
voti;
b) qualora
il Presidente di questo Consiglio neo-eletto (Presidente eletto
presente nel C.D. uscente) non ha la residenza a Roma, al fine di
consentire al C.D. di scegliere fra i consiglieri il Vicepresidente
che risiede a Roma, si procederà nel modo seguente:
1)
sono eletti consiglieri gli otto soci che hanno riportato il maggior
numero di voti se almeno uno di essi ha la residenza a Roma;
2)
sono eletti consiglieri egualmente gli otto soci più votati anche se
nessuno fra di essi ha la residenza a Roma, purché almeno uno di
essi si impegni a presentare al C.D., entro 45 giorni dalla
elezione, il documento accertante l’ottenuta residenza in Roma;
3)
se nessuno degli otto soci più
votati ha la residenza a Roma e nessuno di essi intende trasferire
nella detta città la propria residenza, sono eletti consiglieri i
primi sette e come ottavo consigliere è eletto il socio più votato
fra quelli residenti a Roma.
7. Gruppi di
soci possono avanzare candidature per l’elezione delle cariche
sociali, senza per questo vincolare la volontà sovrana
dell’Assemblea.
8.
L'Assemblea con voto unanime conferisce la nomina di Presidente
onorario a due personalità designate dal Consiglio Direttivo,
provenienti una dalla componente universitaria ed una dalla
componente ospedaliera della assemblea dei soci.
Art. 10
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto dispone
l’art. 15 dello Statuto, dal Presidente, dal Presidente eletto,
dal Past - Presidente, da otto consiglieri, dal Segretario
Generale e dal Segretario Tesoriere.
Il C.D., elegge fra i consiglieri due Vicepresidenti, di cui
uno, almeno, con residenza a Roma nel caso in cui il Presidente
eletto non risieda nella detta città.
Nomina 3 Vicesegretari.
2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza della
maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto ed assume
le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti,
salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le
proposte di revoca dello status di socio, e per le proposte di
modifica della entità della quota sociale, che devono essere
approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.
3. Il C.D., in caso d’impedimento del Presidente, ne affida ad
interim le funzioni ad uno dei Vicepresidenti, con preferenza
per il Vicepresidente che risiede a Roma e, qualora entrambi i
Vicepresidenti risiedono nella detta città o risiedono fuori di
essa, secondo l’ordine di anzianità.
In caso d’impedimento del Segretario Generale o del Segretario
Tesoriere ne affida ad interim le funzioni ad un Consigliere.
4. Il C.D., in caso ne ravvisi l’opportunità, può nominare uno o
due soci referenti per ogni Regione.
5. Il C.D. attua le deliberazioni dell’Assemblea, assume tutte
le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e
scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a
perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa
osservanza dello Statuto della Società. Adotta tutte le misure
volte alla tutela del patrimonio e dell’immagine della Società.
Art. 11
Presidente
1.Ai sensi
dell’art. 15 dello Statuto, ogni due anni, I’Assemblea dei Soci con
votazione a scrutinio segreto elegge il Presidente che per i due
anni successivi fa parte di diritto del Consiglio Direttivo come
Presidente eletto e subentra come Presidente in carica in occasione
dell’Assemblea del secondo Congresso dopo la sua elezione.
Allo
scadere del suo mandato, il Presidente, permane, come membro di
diritto, nel C.D., con il titolo di Presidente Emerito per i
successivi due anni.
2. ll Presidente rappresenta la Società come legale rappresentante,
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, è
responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività
societarie ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto, firma i
mandati di pagamento e le autorizzazioni alla riscossione, e gli
atti ufficiali.
3. Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le
riscossioni al Segretario Tesoriere come disposto nell’art. 14,
comma 4° del presente Regolamento.
4. Il Presidente dispone il calendario delle riunioni del C.D.
l’ordine del giorno delle riunioni, da comunicare agli altri membri
del C.D. almeno una settimana prima della data fissata. Convoca e
presiede l’Assemblea generale alla quale relaziona sullo stato e
l’attività annuale della Società. Presiede le Commissioni.
Art. 12
Ufficio di Presidenza
1. L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica,
che lo presiede, dal Past - President, dal Presidente eletto, dai
due Vicepresidenti in carica, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso
viene convocato dal Presidente, quando necessario, ed opportuno, per
argomenti di gestione ordinaria e straordinaria.
Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o
successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Segretario Generale
1.
A norma dell’art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l’Assemblea dei
Soci elegge, con votazione a scrutinio segreto il Segretario
Generale, nella persona di un socio ordinario residente a Roma.
Il Segretario Generale è membro di diritto del C.D.
2. Il
Segretario Generale:
– collabora con il Presidente nella predisposizione dell’o.d.g.,
– pone in esecuzione le delibere del C.D.,
– redige verbali delle assemblee e delle riunioni del C.D. e
provvede alla loro custodia;
– è responsabile della gestione della sede sociale e del
personale dipendente della Società.
3. Al Segretario Generale competono anche i compiti di cui all’art.
15 comma 3, all’art. 18 comma 1, all’art. 19 comma 2, all’art. 21
comma 3 del presente Regolamento.
Art. 14
Segretario Tesoriere
1.
A norma dell’art. 15 dello Statuto ogni quattro anni l’Assemblea dei
soci elegge con votazione a scrutinio segreto, il Segretario
Tesoriere nella persona di un socio ordinarioresidente a
Roma.
Il Segretario Tesoriere è membro di diritto del C.D.
2. Il Segretario Tesoriere:
– vigila sulla contabilità della Società;
– provvede alla conservazione delle scritture contabili;
– compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale
della Società che, previa controfirma dei revisori dei conti, vanno
approvati dall’Assemblea dei Soci.
3. Per l’espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può
avvalersi dell’opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti
indicati dal C.D.
4. Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria
amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente,
previa autorizzazione del C.D.
Può, altresì, firmare gli atti di straordinaria amministrazione,
(quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti,
ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la
preventiva autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei
Revisori dei Conti.
Art. 15
Comitato esecutivo
1.
Il Comitato esecutivo è il supporto tecnico-amministrativo del C.D.
2. È composto, secondo quanto prescrive l’art. 15 dello Statuto, da
un Vicesegretario per le attività editoriali, un Vicesegretario per
le pubbliche relazioni e gestione ordinaria della sede ed un
Vicesegretario per l’educazione permanente del chirurgo, l’attività
congressuale e culturale della Società.
3. L’attività del Comitato esecutivo è coordinata dal Segretario
Generale secondo il disposto dell’art. 15 dello Statuto.
Art. 16
Revisore dei conti
1.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, I’Assemblea dei Soci, nomina
fra i soci ordinari, tre Revisori dei Conti dei quali due effettivi
ed uno supplente, con mandato annuale rinnovabile.
2. I Revisori dei Conti:
– assistono ai lavori del C.D. quando sono iscritti
all’ordine del giorno temi di natura finanziaria o proposte di
acquisto o di cessione di beni da parte della Società;
– supervisionano i metodi e le procedure utilizzati dal
Segretario Tesoriere nella stesura del conto consuntivo e di quello
preventivo annuale, che controfirmano, e predispongono la relazione
di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– assolvono, su richiesta del C.D., a compiti particolari, di
volta in volta indicati, inerenti a problemi economici e finanziari
della Società.
3. Per l’espletamento delle loro attività, i revisori dei conti,
possono avvalersi dell’opera di studi commerciali e fiscalisti,
scelti di concerto con il C.D.
COMMISSIONI
Art. 17
Natura e composizione
1.
Sono istituite le seguenti commissioni, ciascuna della durata di
quattro anni:
-
commissione affari giuridici ed istituzionali;
-commissione
congressi, formazione ed educazione permanente;
-
commissione societa’ scientifiche nazionali;
-
commissione ricerca clinica;
-
commissione relazioni internazionali;
-
commissione editoria ed informatizzazione;
-
commissione affari medico legali;
-
commissione verifica e controllo qualita’.
Esse sono composte da un membro del consiglio direttivo, con
funzioni di presidente, e da soci designati dal c.d. anche al di
fuori del proprio ambito.
il presidente di ciascuna commissione decade all’atto in cui il c.d.
che lo ha designato cessa dalle sue funzioni e rimane membro di
diritto della stessa commissione per il biennio successivo.
2.
il c.d. ha l’obbligo di confermare o di modificare il numero,
l’oggetto e le caratteristiche delle commissioni, ladurata
delle quali rimane stabilita in quattro anni.
3. le commissioni hanno esclusivamente
funzione consultiva e riferiscono al c.d. a mezzo del loro
presidente al termine dei lavori svolti.
Art. 18
Commissione di Garanzia
1. Sono membri di diritto della Commissione di Garanzia, il
Presidente, che la presiede, il Presidente eletto ed i Soci già
Presidenti. Funge da Segretario il Segretario della Società.
Il C.D. può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti del
mondo scientifico, di quello giuridico e di quello della
comunicazione anche su indicazione della Commissione stessa per
specifici argomenti e consulenza.
2. Compito della Commissione è quello di formulare risoluzioni in
tema di etica, deontologia e dignità professionale e scientifica dei
soci.
3. Su richiesta del C.D., e soltanto ai fini dell’applicazione
dell’art. 14 dello Statuto, può esprimere pareri riguardanti singoli
soci.
La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente. L’Ordine del
giorno è stabilitodal C.D. su proposta del Presidente.Il risultato dei lavori della Commissione viene riferito dal
Presidente al C.D. per le conseguenti delibere.
Art. 19
Relazioni Esterne
1. La Società Italiana di Chirurgia, per il perseguimento dei
suoi scopi sociali, mantiene relazioni con altre Società ed
Organismi scientifici nazionali, esteri ed internazionali.
2. Tali rapporti sono curati dal Segretario Generale secondo le
direttive del Presidente e del C.D.
3. Per relazioni con Società ed organismi scientifici stranieri
ed internazionali, può essere nominato unResponsabile
dal C.D. anche al di fuori del proprio ambito.Questi
decade dal suo incarico alla scadenza del C.D. che lo ha
nominato.
4. Per le relazioni con le Società e gli organismi nazionali, il
Segretario Generale si avvale dell’assistenza del Vicesegretario
addetto alle pubbliche relazioni.
Art. 20
Patrocini
1. Il patrocinio della Società Italiana di
Chirurgia, verrà concesso a manifestazioni promosse e presiedute
dai Soci o da Società Scientifiche Nazionali o Accademiche
Locali di particolare valore storico e scientifico che ne
facciano richiesta almeno tre mesi prima dell’evento, con
allegato programma preliminare ed elenco degli speakers.
Nel caso che il Congresso preveda crediti ECM il ruolo di
Provider deve essere affidato ad Enti Istituzionali o Società
Scientifiche Nazionali.
2. I Congressi devono essere a carattere Nazionale - Non
possono essere economicamente sostenuti da una unica Azienda.
Per qualsiasi problema di tipo etico, qualitativo o economico si
fa riferimento all’accordo tra Assobiomedica e Collegio Italiano
dei Chirurghi.
3. Il Consiglio Direttivo terrà conto della qualità del
Congresso/Convegno, dei temi di relazione e del profilo
professionale e scientifico dei relatori.
4. Il patrocinio riguarda conseguentemente ogni singola
manifestazione.
5. La decisione finale compete al C.D. o, per delega, al
Presidente SIC.
6. La Società Italiana di Chirurgia si riserva di modificare
tale Regolamento qualora il predetto accordo tra Assobiomedica e
Collegio Italiano dei Chirurghi subisse variazioni.
Art. 21
EDITORIA
1. La Società stampa in proprio o tramite editori convenzionati
un Bollettino trimestrale di informazione, una Rivista
Scientifica bimestrale, organo ufficiale della Società, gli Atti
del Congresso relativi a Simposi e Letture, le Relazioni
Biennali ed eventualmente altri volumi per Abstract di
Comunicazioni.
2. Il C.D. nomina il Direttore Responsabile del Bollettino,
nonché il Direttore Responsabile, quello Scientifico e quello
Editoriale della Rivista, i Comitati di Redazione ed ogni altro
organo di Direzione e Consulenza. Al Vice Segretario
responsabile per l’editoria compete il lavoro di coordinamento.
3. La stampa degli Atti del Congresso, delle Relazioni Biennali
e di quant’altro afferente al Congresso avviene sotto la
responsabilità del Segretario Generale.
4. La Società contribuisce agli oneri economici derivanti dalla
pubblicazione degli Atti e delle Relazioni Biennali in maniera
definita di anno in anno dal C.D. Lo stesso vale per ogni altra
pubblicazione.
CONGRESSO
Art. 22
Data e Luogo
1.
La Società Italiana di Chirurgia tiene ogni anno un Congresso,
generalmente nel mese di ottobre.
2. Il Congresso ha luogo un anno a Roma e l’anno successivo in altra
località, scelta di volta in volta, su proposta del C.D.,
dall’Assemblea dei Soci, con un anticipo di almeno due anni. La sede
congressuale fuori Roma deve avere minimo i seguenti requisiti:
a)Possibilità di raggiungere la città
in aereo, treno, auto in maniera agevole.
b)Recettività alberghiera di almeno
5.000 posti.
c)Sede prestigiosa con una sala da
450/500 posti minimo; tre sale da 300 posti; due sale da 150/200
posti; tre sale da 100 posti.
3. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città
di Roma e della relativa presidenza, nonché per la presidenza del
congresso in Roma devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno tre
mesi prima della data in cui si svolgerà il congresso durante il
quale sarà operata la scelta.
4. Le candidature per la sede congressuale al di fuori della città
di Roma e della relativa presidenza, nonché per la presidenza del
congresso in Roma vengono presentate dal Consiglio Direttivo
all’Assemblea dei soci per la ratifica, in caso di candidatura
unica, ovvero per la votazione di scelta, in caso di più
candidature. Nell’assegnazione della Presidenza dei Congressi
societari la proposta di presidenza congiunta tra un Socio
universitario ed uno ospedaliero esclude le candidature singole.
Per la votazione si procederà con il meccanismo del televoto.
5. Convegni straordinari e corsi di aggiornamento possono essere
tenuti in altri diversi periodi dell’anno.
Art. 23
Contributi scientifici dei soci
1.
Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale è
ammesso a presentare entro il termine fissato dal C.D.,
richiesta di partecipazione attiva ad ogni manifestazione
culturale prevista nel programma congressuale se in possesso di
documentata specifica competenza.Inoltre può proporreun
proprio contributo scientifico, sotto forma di comunicazione,
poster o video, sui temi congressuali o in materia di chirurgia
sperimentale.
Nessun socio può figurare fra gli autori di più di tre
contributi scientifici.
2.
Tra i contributi scientifici pervenuti in tempo utile, la
Commissione congressuale sceglie, sulla base di una selezione
che deve essere convalidata dal C.D., i contributi scientifici
destinati a comparire negli atti e negliabstract
stampati a cura e spese della Società ed i contributi
scientifici meritevoli di discussione in aula.
3.
Gli argomenti trattati sotto forma di dibattito (tavola rotonda,
faccia a faccia) non vengono pubblicati negli atti.
Art. 24
Partecipazione dei non soci
1. Il C.D. per particolari argomenti e competenze
puo' invitare alla partecipazione attiva al Congresso altri
specialisti italiani, personalita' straniere e personalita'
italiane non mediche.
2. Ai non soci italiani e
stranieri e' consentita la partecipazione attiva e passiva al
Congresso previo pagamento della quota di iscrizione, con le
stesse regole previste per i Soci e subordinatamente alle
disponibilita'.
EFFICACIA
Art. 25
Approvazione dell'Assemblea
A norma dell'art. 12 dello Statuto, il presente Regolamento e'
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ed entra in vigore
dalla data dell'intervenuta approvazione. In via eccezionale,
onde far fronte ad urgenti necessita' organizzative ed
operative, le norme suddette, acquistano immediata efficacia
dalla data di approvazione del Regolamento da parte del C.D.
sino a ratifica dell' Assemblea.