La
Societa' Italiana di Chirurgia, costituita il 3 Aprile 1882, ha sede
in Roma.
Art. 2
La Società Italiana di Chirurgia è una istituzione culturale,
apolitica senza fini di lucro, il cui scopo è quello di favorire il
progresso dell’arte e della scienza chirurgica, di facilitare lo
scambio delle idee tra i chirurghi, coordinandone il lavoro, di
tutelare il prestigio e gli interessi legittimi dei cultori della
chirurgia.
Art. 3
Per conseguire i suoi scopi la Società:
1.
tiene adunanze annuali ordinarie e straordinarie;
2.
pubblica annualmente il risultato dei suoi studi nell’Archivio e
negli atti della Società Italiana di Chirurgia;
3.
facilita, coi modi che ritiene più opportuni e a titolo di
incoraggiamento, le imprese scientifiche rivolte a scopi didattici o
all’incremento della chirurgia.
Art. 4
Il
patrimonio della società è costituito:
a.
dalle cose mobili e immobili e dai libri inventariati, di proprietà
dell’Ente;
b.
da eventuali acquisti, contributi di Enti pubblici e privati e
lasciti e donazioni di privati, cittadini, espressamente destinati
alla Società ad incremento del suo patrimonio.
Le entrate della Società sono costituite dai contributi dei Soci,
dai prodotti eventuali della stampa, da donazioni e lasciti che
possano pervenire alla Società, nonché da eventuali elargizioni
fatte all’Ente per il conseguimento dei suoi fini sociali e sono
destinate ad essere erogate per le spese di funzionamento del
Sodalizio.
I beni della Società debbono essere iscritti in speciali inventari.
Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione
per le spese di adunanze, per le spese di pubblicazione del volume
annuale degli Atti e per l’incoraggiamento alla pubblicazione dei
lavori scientifici e di opere didattiche.
Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere
impiegate in Titoli di Stato o garanti dallo Stato.
Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere
depositate ad interesse presso le Casse di Risparmio Postali, ovvero
presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Società.
Alla Società è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali
utili o avanzi di gestione.
Art. 5
La Società comprende Soci ordinari e Soci promotori in numero
indeterminato, Soci onorari e Soci corrispondenti in numero
limitato.
I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare
a tutte le iniziative che sono promosse dalla Società; sono tenuti a
non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi
sociali.
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo la
cui entità è determinata dal Regolamento.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 6
Possono far parte della Società in qualità di Soci ordinari i
laureati in Medicina e Chirurgia i quali siano in possesso di titolo
che dimostrino una attività chirurgica effettivamente esercitata.
I Soci ordinari che versino una volta tanto una quota almeno cinque
volte superiore alla quota normale sono nominati Soci promotori,
fermo restando l’obbligo del versamento della quota annuale.
Art. 7
Le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci debbono
essere indirizzate alla Presidenza, ed accompagnate da brevi notizie
relative ai titoli chirurgici dell’aspirante.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei Soci.
Art. 8
Può essere conferita la nomina di Presidente onorario, su
designazione del Consiglio direttivo, e con voto unanime della
Assemblea, a una personalità Italiana che abbia illustrato con le
sue opere la chirurgia italiana in Italia e nel mondo.
La nomina a Socio onorario può essere conferita dall’Assemblea
generale su designazione del Consiglio Direttivo, a personalità
italiane e straniere che, per meriti scientifici siano pervenute in
chiara fama negli studi della Chirurgia e delle sue specialità.
Il numero dei Soci onorari non può essere superiore a 40.
Art. 9
La nomina a Socio corrispondente può essere conferita
dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a Medici e
Chirurghi stranieri i quali collaborino attivamente ai lavori della
Società.
Art. 10
Sono organi della Società:
-
l'Assemblea generale;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
i
Revisori dei Conti.
Art. 11
L'Assemblea generale è costituita dai Soci ordinari.
La Società tiene adunanze amministrative e scientifiche, almeno una
volta all'anno, nell'epoca e con norme che saranno stabilite dal
Regolamento.
Potranno essere indette adunanze straordinarie quando il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno
un decimo dei Soci ordinari.
Art. 12
Spetta in particolare, all’Assemblea generale:
-
deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno;
-
approvare il conto consuntivo;
-
approvare il regolamento interno e il regolamento organico del
personale;
-
nominare i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei
Conti;
deliberare sulle modifiche dello statuto, con la osservanza delle
disposizioni di legge.
Art. 13
Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono
valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in
seconda convocazione – che non può avere luogo lo stesso giorno
della prima – qualunque sia il numero dei presenti.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di
voti.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha
voto.
Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del
patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe occorre
invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 14
Su proposta del Consiglio Direttivo e di 15 Soci che ne facciano
richiesta, l’Assemblea può revocare la nomina di un Socio, a
qualsiasi categoria essa appartenga, che si renda indegno o comunque
incompatibile con gli interessi del Sodalizio. Il Socio di cui è
richiesta l’espulsione può chiedere di giustificarsi davanti
all’Assemblea.
Art. 15
La Società è direttiva e amministrata da un Consiglio Direttivo che
si avvale della collaborazione di un Comitato Esecutivo da esso
nominato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, 8 Consiglieri, 2
dei quali con la carica di Vice-Presidente, un Segretario Generale,
un Segretario Tesoriere.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente
uscente, limitatamente al biennio successivo, e il Presidente
eletto.
L'Assemblea ogni due anni, nella stessa tornata, elegge con
votazione distinta il Presidente eletto ed otto consiglieri.
La votazione si effettua a schede segrete con maggioranza assoluta
dei votanti. I due Vice-Presidenti sono eletti nel proprio seno dal
Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica un biennio e non sono
immediatamente rieleggibili.. Il Segretario ed il Segretario
Tesoriere durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il Presidente o uno dei due Vice-Presidenti, il Segretario ed il
Segretario Tesoriere debbono risiedere a Roma, dove è la sede
giuridica della Società.
Alle dipendenze del Consiglio Direttivo possono esservi degli
impiegati in numero adeguato alle necessità della Società.
Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi
istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività
della Società, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento;
cura la pubblicazione degli Atti e dell'Archivio, designa i relatori
e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per
attuare gli scopi della Società.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentaza legale e
morale della Società. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della
consulenza di un rappresentante per ciascuna delle Società
Chirurgiche specialistiche delegato dalla Società stessa.
Il Segretario cura l'attività scientifica, l'organizzazione
congressuale, i rapporti con le altre Società italiane e straniere
secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, e
coordina l'attività del Comitato Esecutivo. Questo è composto da un
Vice-Segretario per le attività editoriali, un Vice-Segretario per
le pubbliche relazioni e un Vice-Segretario per l'educazione
permanente del chirurgo.
Art. 16
Il Presidente rappresenta la Società; convoca e dirige le adunanze
del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne fa eseguire le
deliberazioni, ordina le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti
ufficiali.
In caso di assenza o di adempimento del Presidente le sue funzioni
vengono attribuite al Vice Presidente più anziano di età.
Art. 17
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 ottobre al 30
settembre dell’anno successivo.
Per ciascun anno finanziario l’Assemblea generale nomina, tra i Soci
ordinari, tre Revisori dei conti due effettivi e uno supplente.
I Revisori dei conti riferiscono per iscritto sull’andamento della’
amministrazione.
Art. 18
Entro un mese dall’approvazione del bilancio il Presidente del
Consiglio Direttivo trasmette al Ministero per i Beni culturali una
relazione sull’attività svolta dalla Società nell’anno precedente.
Art. 19
Con distinti regolamenti saranno stabiliti l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi della Società, nonché la dotazione
organica, lo statuto giuridico e il trattamento economico di
attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale.
Visto d’ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per i
Beni Culturali e Ambientali