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Statuto Società Romana di Chirurgia
Art. 1)
La
Società Romana di Chirurgia, già costituita con statuto dell' 11.3.1929,
ha
sede in Roma, nel Policlinico Umberto I.
Art.
2)
Gli scopi della Società sono lo studio
ed il progresso della Chirurgia nelle sue varie branche.
Art.
3)
La Società è formata da Soci onorari ed
effettivi e da corrispondenti italiani e stranieri.
Art.
4)
Il numero dei Soci effettivi è
illimitato; quello dei Soci onorari e corrispondenti non può superare
nel complesso la terza parte dei Soci effettivi.
Art.
5)
Per essere ammessi alla Società come Soci
effettivi occorrono:
a) La proposta fatta da
almeno due Soci effettivi
b) La deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza.
I
Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua nella misura
stabilita dall'assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
Art.
6)
Possono far parte della Società in
qualità di Soci effettivi tutti i chirurghi generali, chirurghi di branche
speciali, e in generale tutti gli studiosi di medicina che risiedono nell'
Italia centrale e che si occupano di chirurgia. Sono ammessi in qualità di
Soci effettivi anche i radiologi.
Art. 7)
I Soci effettivi si obbligano di rimanere in seno alla Società per almeno un
anno; s'intenderanno riconfermati per l'anno successivo se non dichiarano
di dimettersi con lettera indirizzata al Presidente nell' ultimo
trimestre dell'anno solare.
Art. 8)
I Soci onorari ed i Soci corrispondenti sono nominati dall' Assemblea su
designazione dell' Ufficio di Presidenza. I Soci onorari italiani e
stranieri ed i Soci corrispondenti stranieri sono esenti da ogni contributo
pecuniario.
Art. 9)
Potranno essere eletti membri onorari della Società Chirurghi eminenti
che abbiano portato contributi essenziali alla Chirurgia in Italia ed
all'Estero.
Art.10)
I
Soci effettivi ed onorari della Società hanno voto deliberativo. Essi soltanto
possono prendere parte alle Commissioni ed alle elezioni dell' Ufficio di
Presidenza.
Art.11)
I
Soci corrispondenti italiani e stranieri sono scelti dalla Società su
presentazione di una speciale Commissione nominata ogni anno dal Presidente
tra i Chirurghi di fama nazionale e straniera.
Art.12)
Il
Consiglio di Presidenza può revocare la nomina del Socio che si renda indegno o
il cui atteggiamento sia incompatibile con gli interessi della
Società.
Art.13)
L' Ufficio di Presidenza
della Società è composto dal Presidente in carica, dal Presidente del
biennio precedente (Past-President), e il Presidente eletto per il biennio
successivo, da due Vice-Presidenti, da sei Consiglieri, dal Segretario e
dal Tesoriere. Tutti sono eletti tra i Soci effettivi.
Art.14)
Tutti i
membri dell' Ufficio di Presidenza sono nominati per un biennio. Il Presidente
non è rieleggibile se non dopo un biennio di intervallo.
Art.15)
Le votazioni possono essere fatte
per acclamazione o per alzata di mano. Sono escluse le votazioni segrete.
Art.16)
Il segretario coadiuva il
Consiglio di Presidenza nelle sue mansioni, cura il disbrigo della
corrispondenza, l' esecuzione ed ogni altra obbligazione contemplata nello
Statuto e nel Regolamento, e compila il verbale di ogni seduta. Il
Tesoriere amministra la Società e fa alla fine di ogni anno solare una relazione
dettagliata della sua gestione.
Art.17)
I
fondi della Società sono costituiti dalle quote annuali, da elargizioni e
donativi.
Art.18)
La
Società tiene normalmente una seduta ogni mese nel periodo 1° Novembre - 30
Giugno. Le sedute saranno tenute nelle sedi stabilite dal Consiglio di
Presidenza.
Art.19)
Nell' ultima seduta dell'anno solare si procede, ogni due anni, alla
ricostruzione dell'Ufficio di Presidenza.
Art.20)
Le
sedute comprendono:
1)
Comunicazioni del Presidente,
2)
Comunicazioni scientifiche dei
Soci,
3) Relazioni e
conferenze.
Il testo delle comunicazioni, delle relazioni, e delle conferenze
dovrà essere consegnato dai relatori all' Ufficio di Presidenza all' inizio
di ogni seduta. I relativi sunti dovranno pervenire almeno 20 giorni prima della
seduta. L' Ufficio di Presidenza deciderà sulla pubblicazione di questi
testi.
Art.21)
La
Società può indire concorsi a premio per memorie originali su argomenti di
Chirurgia.
Art.22)
Il
presente Statuto non può essere modificato che su proposta dell' Ufficio di
Presidenza o di un numero di Soci non inferiore al quarto di essi. Le
modifiche allo Statuto devono essere proposte un mese prima della seduta
nella quale saranno discusse e devono essere approvate con i voti di almeno due
terzi dei Soci presenti.
Nota:
Questa
copia dello statuto sostituisce l'originale che risale agli anni '30 e che è
andata perduta
durante la seconda guerra
mondiale.
Società Romana di Chirurgia